STATUTO
dell’Associazione di Promozione Sociale
“Colonna Sonora”

 

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Articolo 1

È costituita, ai sensi delle legge 383/00 e della Legge della Regione Abruzzo 11/2012, l'associazione di promozione sociale denominata “Associazione di Promozione Sociale Colonna Sonora” che persegue il fine esclusivo di svolgere, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati sul territorio abruzzese.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in Avezzano in via Marcantonio Colonna 82 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede legale potrà essere trasferita all'interno del comune de L'Aquila senza che ciò comporti modifica statutaria.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

L' APS Colonna Sonora è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di rendere disponibile a tutti la pratica e la produzione della musica e della rappresentazione culturale in genere, e del patrimonio culturale-musicale abruzzese in particolare, nelle forme più varie ed in auspicabile interazione tra loro, quali risorse di sperimentazione, espressione, comunicazione, relazione e socializzazione. Questo può realizzarsi tramite varie attività, condotte da professionisti e non, dedicate a bambini, ragazzi e adulti, tra le quali, in modo esemplificativo e non esaustivo:

  • corsi individuali e di gruppo riguardanti il canto o l'utilizzo di strumenti musicali a percussione, a fiato, a tastiera, a corda, elettrici, elettronici, d'avanguardia o insoliti;
  • istituzione di un Coro, di una Banda Musicale e/o di una Filodrammatica;
  • laboratori di sperimentazione e di avvicinamento alla musica;
  • laboratori di recitazione e di comunicazione al pubblico (tra cui anche lezioni di stretching e tecniche di rilassamento corporeo);
  • eventi con musica e performance elettroniche e multimediali dal vivo ed altre combinazioni di espressione sonora e figurativa;
  • eventi divulgativi di ogni tipo di argomento, usando la musica e le arti figurative come mezzo di alleggerimento e attrattiva per il pubblico; 
  • produzioni musicali e multimediali;
  • seminari didattici di ricerca e sviluppo musicale, culturale, artistico, tecnico ed espressivo;
  • iniziative culturali che si fondano sulla musica, la recitazione e altre forme d'arte.

L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. L'associazione può rimborsare agli associati le spese effettivamente sostenute per l`attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. Per particolari esigenze, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci, possono essere:

  • Soci Fondatori         
    Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
  • Soci Onorari
    Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
  • Soci Sostenitori o Promotori        
    Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

  1. Decesso;
  2. Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
  3. Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
  4. Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

  • beni mobili ed immobili:
  • donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

  • l'assemblea dei soci,
  • il Consiglio Direttivo;
  • il presidente.

Tutti i ruoli elettivi si intendono svolti a titolo gratuito, salvo quanto previsto dal D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha, il compito:

  1. di approvare, in seduta ordinaria, il Rendiconto Economico Finanziario Annuale entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale (che va dal 1 settembre al 31 agosto).
  2. di deliberare, in seduta straordinaria, sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante idonea comunicazione, sia individuale che collettiva, inviata agli associati o consegnata a mano almeno 15 giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Hanno potere di voto attivo e passivo i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale annuale. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto (secondo il principio del voto singolo di cui al Codice Civile). Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il REFA dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione deve essere fatta tramite idoneo strumento di comunicazione e l'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

PRESIDENTE

Articolo 20

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 4 anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

  • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
  • determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
  • emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Articolo 22

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo (se costituito) di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. 

NORME FINALI

Articolo 23

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.